Un abusivo senegalese, domiciliato a Genova, ha tentato il ricorso ma gli è andata male. Secondo i giudici del Consiglio di Stato è legittimo negare il rinnovo del permesso di soggiorno a chi viene condannato per violazione del diritto d’autore, ricettazione, contraffazione e commercio di marchi falsi.
In questi casi, infatti, non è necessaria ulteriore motivazione sulla pericolosità sociale dello straniero che chiede di restare in Italia.
Lo hanno ribadito gli “ermellini” della giustizia amministrativa, che nei giorni scorsi hanno bocciato il ricorso in appello dell’africano al quale la Questura genovese aveva negato la possibilità di rinnovare il permesso di soggiorno.
All’immigrato non è bastato dimostrare di essere presente nel nostro Paese dal 1993 grazie ad un permesso per lavoro autonomo, rinnovato più volte sino allo stop della Questura di Genova nel 2016.
Nel corso dell’ultima istruttoria, infatti, è emerso che l’abusivo era stato condannato più volte per aver violato le norme sul diritto d’autore, nonché per ricettazione e commercio di prodotti contraffatti.
Il Consiglio di Stato ha confermato la validità degli atti della Questura di Genova e della sentenza di primo grado del Tar della Liguria sfavorevoli al rinnovo del permesso.
In sintesi, la sentenza ha spiegato che “la normativa punta a reprimere, con misure anche amministrative, comportamenti che rientrano nell’ambito di fenomeni di illegalità di vaste proporzioni, in grado di recare un grave pregiudizio ai diritti di proprietà industriale e di incidere negativamente sulle regole della concorrenza. Legittimo il giudizio di prevalenza delle ragioni di tutela dell’ordine pubblico”.