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Stop al degrado: al via ordinanza anti alcol a Cornigliano. Market etnici chiusi alle 21

Assessori comunali Paola Bordilli e Stefano Garassino (foto A. Olivieri)

Estesa al quartiere di Cornigliano l’ordinanza anti alcol “a tutela della salute pubblica, del decoro urbano e della civile convivenza”.

Lo hanno riferito oggi i responsabili del Comune di Genova.

Le modalità di limitazione sono le stesse dell’ordinanza anti alcol emessa per il territorio del Municipio Centro Ovest, di Certosa e di Rivarolo. In sintesi, è vietato il consumo e la detenzione di bevande alcoliche (per il consumo immediato) in strada e in aree pubbliche e sono state disposte restrizioni per market etnici, circoli e locali che vendono alcol.

Lo hanno riferito oggi i responsabili del Comune di Genova.

“L’estensione dei divieti in un perimetro come quello di Cornigliano – ha spiegato l’assessora comunale al Commercio Paola Bordilli – risponde a richieste pervenute fortemente dal territorio, abitanti e anche commercianti. Un provvedimento adottato per arginare gli episodi di degrado e risse che si verificano a causa di un consumo smodato di bevande alcoliche, spesso vendute da finti circoli o minimarket. Vogliamo combattere ogni abuso, sia di consumo che di vendita, e riportare vivibilità, difendendo anche il sano commercio, in un quartiere importante come Cornigliano”.

“E’ per noi importante andare ad applicare un efficace strumento su un territorio in cui – ha aggiunto l’assessore comunale alla Sicurezza Stefano Garassino – vogliamo combattere il degrado lavorando per la sicurezza dei cittadini. Come tutte le nostre ordinanze sottoporremo anche questa a un monitoraggio accurato”.

Ecco il perimetro territoriale all’interno del quale vige il divieto (fino al 31 marzo 2019).

Lato mare: via Guido Rossa, piazza Ernesto Savio (comprese), compresa l’intera area della stazione ferroviaria.

Lato Levante: via della Superba (sponda destra orografica del torrente Polcevera), via Tea Benedetti (comprese);

Lato Monte: via Renata Bianchi, via Luigi Perini, corso Ferdinando Maria Perrone, piazza Massena, via Coronata ( sino all’intersezione con la via Domenico Baffigo, giardini Luciano Melis, via Nino Cervetto, via Tonale (comprese);

Lato Ponente: via Angelo Siffredi sino all’intersezione con via Tonale (comprese).

Ecco i dettagli delle disposizioni del Comune di Genova.

“Le attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché le attività artigianali alimentari devono chiudere alla clientela entro l’una di notte da lunedì a venerdì ed entro le 2 del giorno successivo il venerdì, il sabato e tutti i prefestivi, con divieto di apertura prima delle ore 5 degli stessi giorni, ad esclusione di quelle attività che non commerciano/somministrano bevande alcoliche in qualsiasi forma e di qualsiasi gradazione.

Tutti gli esercizi di vicinato (fino a 250 mq. di superficie netta di vendita) devono chiudere l’attività entro le 21 di ogni giorno, con divieto di apertura prima delle ore 6 del giorno successivo, ad esclusione di quelli che non commerciano bevande alcoliche in qualsiasi forma e di qualsiasi gradazione.

Le strutture con superficie di vendita superiore a 250 mq. che protraggono l’attività dopo le ore 21, da quell’ora devono cessare la vendita di alcolici e sono tenute a garantire l’impossibilità da parte dei clienti di accedere alle bevande alcoliche riponendo le stesse in aree chiuse come armadi, Documento firmato digitalmente magazzini, cantine e simili o con sbarramento delle corsie e scaffalature in cui sono esposti alcolici; la vendita di alcolici può riprendere dalle 6 del giorno successivo.

I titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercizi di vicinato che possono restare aperti dopo le 21 in base al presente provvedimento, le grandi e medie strutture di vendita e le attività commerciali artigianali per la vendita di prodotti alimentari, non devono vendere per asporto bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallo dopo le 21 e sino alle 6 del giorno successivo.

Nei circoli privati tutte le attività rumorose che si svolgono all’interno devono esaurirsi entro la mezzanotte e non possono riprendere prima delle 7 dei giorni feriali e sino alle 9 successive dei giorni festivi, fatte salve eventuali limitazioni più restrittive prescritte dal Nulla Osta Acustico. La somministrazione di alimenti e bevande per i circoli privati deve cessare inderogabilmente entro le 23 e non può riprendere prima delle 7 del giorno successivo.

Tutte le attività commerciali, artigianali e di somministrazione nonché i circoli privati che effettuano somministrazione, dovranno rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio, nonché le altre limitazioni stabilite con la presente ordinanza, mediante l’apposizione di informazioni all’interno ed all’esterno del locale, con l ‘indicazione degli orari sopra stabiliti.

Sono vietati a chiunque, nel perimetro sopra individuato, ogni giorno dalle 12 alle 8 del giorno successivo, il consumo e la detenzione, finalizzata all’immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria), di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in area pubblica e/o aperta al pubblico, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici)”.