Trio Eventi A.S.D. – Gara di nuoto “Swim the Island 2019”
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Savona:
VISTA la propria Autorizzazione n. 342/2019 rilasciata in data 04/10/2019 al Sig. Andrea ROSA, Presidente della Trio Eventi A.S.D. e gli atti ivi richiamati;
VISTA la propria Ordinanza n. 02/08 del 25/01/2008 disciplinante le gare e le manifestazioni sportive in mare;
RITENUTO NECESSARIO emanare un provvedimento interdittivo al fine di garantire il massimo gradiente di sicurezza alla manifestazione in parola;
VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
RENDE NOTO
che, dalle ore 12.00 alle ore 14.00 del 5 ottobre 2019 e dalle ore 10.00 alle ore 13.45 del 6 ottobre 2019, negli specchi acquei antistanti i Comuni di Spotorno e Bergeggi (SV), avrà luogo una gara di nuoto denominata “Swim the Island 2019” suddivisa nei sottonotati percorsi, come da cartografia allegata (ALL. 1) parte integrante della presente Ordinanza:
Sabato 5 ottobre 2019:
a) gara kid (Bambini) di 400 metri nello specchio acqueo antistante bagni “Lido di Torre del mare” di Bergeggi (SV);
b) gara sprint (Challenge – Family – Team) di 800 metri nello specchio acqueo compreso tra i bagni “Lido di Torre del mare” di Bergeggi (SV) e la spiaggia libera di Spotorno (SV).
Domenica 6 ottobre 2019:
a) gara corta di 1,8 km nello specchio acqueo compreso tra i bagni “Lido di Torre del mare” di Bergeggi e l’Isola di Bergeggi (SV);
b) gara classic di 3,5 km nello specchio acqueo compreso tra i bagni “Lido di Torre del mare” di Bergeggi (SV), Punta Predani e la circumnavigazione dell’Isola di Bergeggi (SV);
c) gara lunga di 6,0 km nello specchio acqueo compreso tra i bagni “Lido di Torre del mare” di Bergeggi (SV), Punta Predani e la circumnavigazione dell’Isola di Bergeggi (SV).
ORDINA
Art. 1 – Interdizione del campo di gara
Dalle ore 11.30 alle ore 14.30 del 5 ottobre 2019 e dalle ore 09.30 alle ore 14.15 del 6 ottobre 2019, nelle zone di mare di cui al “RENDE NOTO” e nei 100 metri ad esse limitrofi, è vietato:
navigare, ancorare e sostare con qualunque unità, sia da diporto che ad uso professionale;
praticare la balneazione ad eccezione dei partecipanti alla manifestazione;
effettuare attività di immersione e di pesca con qualunque tecnica.
Art. 2 – Deroghe
Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1:
a) le unità facenti capo all’organizzatore in servizio di assistenza alla manifestazione ed il relativo personale, nonché gli iscritti partecipanti;
b) le unità della Guardia Costiera, delle forze di Polizia in genere e dei Vigili del fuoco in ragione dei loro compiti istituzionali;
c) le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’ente di appartenenza;
d) le unità dei diving autorizzati ad operare presso l’Area Marina Protetta di Bergeggi, purché non ostacolino le gare;
e) le unità autorizzate da questa Capitaneria di porto. Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all’interno del campo di gara sono tenute ad assicurare idoneo collegamento telefonico o via VHF oppure tramite numero 1530 per le situazioni di emergenza.
Art. 3 – Condotta delle unità in prossimità del campo di gara
Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni del campo di gara dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione valutando l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinara al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.
Art. 4 – Disposizioni finali e sanzioni
I contravventori alle sopra indicate disposizioni incorreranno, qualora il fatto non costituisca diverso ovvero più grave reato o illecito amministrativo, nelle sanzioni previste dagli articoli 1174 e/o 1231 del Codice della Navigazione e art. 53 e ss. della Legge 18.07.2005, n. 171, e saranno ritenuti responsabili in via penale e civile di qualsiasi danno procurato a persone o cose derivante dal comportamento tenuto.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza la cui pubblicità sia assicurata anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale di questa Capitaneria di Porto.