Roma, 31 marzo. Nuovo decreto legge sull’emergenza Covid-19. Niente aree gialle fino al 30 aprile, obbligo vaccini per i sanitari ed esclusione della responsabilità penale per i vaccinatori.
Ecco il testo integrale del comunicato inviato stasera dai responsabili di Palazzo Chigi agli organi di stampa.
“Il Consiglio dei ministri si è riunito mercoledì 31 marzo 2021, alle ore 17.40 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Mario Draghi. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofoli.
Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-CoV-2, di Giustizia e di concorsi pubblici (decreto-legge).
Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi, del ministro della Giustizia Marta Cartabia, del ministro della salute Roberto Speranza, del ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta e del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Andrea Orlando, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di Giustizia e di concorsi pubblici.
Il testo prevede la proroga fino al 30 aprile 2021 dell’applicazione delle disposizioni del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal medesimo decreto-legge) e di alcune misure già previste dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30.
In particolare, la proroga riguarda l’applicazione nelle aree di criticità gialle delle misure dell’area arancione; l’estensione delle misure previste per l’area rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del ministro della salute che con provvedimento dei presidenti delle Regioni; la possibilità, nell’area arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale.
Il testo prevede la possibilità entro il 30 aprile di apportare modifiche alle misure adottate attraverso specifiche deliberazioni del Consiglio dei ministri.
Il provvedimento dispone che dal 7 al 30 aprile 2021 sia assicurato inderogabilmente, sull’intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, nonché dell’attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado.
Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca in area arancione, mentre in area rossa le relative attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Inoltre, il decreto esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti Sars-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative.
Introduce disposizioni volte ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario, prevedendo una dettagliata procedura per la sua operatività e adeguate misure in caso di inottemperanza (assegnazione a diverse mansioni ovvero sospensione della retribuzione).
Stabilisce che le previsioni già vigenti per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite in merito alla manifestazione del consenso alla somministrazione del vaccino anti-Sars-CoV-2 siano estese anche alle persone che, pur versando in condizioni di incapacità naturale, non siano ricoverate nelle predette strutture sanitarie assistite o in altre strutture analoghe.
Proroga al 31 luglio 2021 alcune disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria, prevede norme sullo svolgimento dell’attività giudiziaria in periodo di emergenza pandemica e reca modifiche al codice della Giustizia contabile.
Proroga al 31 maggio 2021 il termine concernente le procedure di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili (LSU) e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità (LPU) (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia) nonché i contratti a tempo determinato degli LSU e LPU (Calabria), con oneri a carico del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Estende agli enti del Terzo settore (onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) la disciplina prevista per lo svolgimento delle assemblee ordinarie con modalità semplificate per le società sino al 31 luglio 2021.
Proroga dal 30 aprile al 15 giugno la scadenza entro la quale il presidente del Consiglio dei ministri deve assegnare alle Regioni interessate il termine per adottare i provvedimenti per il riequilibrio finanziario.
Dispone deroghe per lo svolgimento dei concorsi pubblici prevedendo lo svolgimento di una sola prova scritta e una orale, con modalità decentrate.
Si prevedono modalità ulteriormente semplificate (prova orale facoltativa) per i concorsi relativi al periodo dell’emergenza sanitaria e la possibilità a regime per le commissioni di suddividersi in sottocommissioni.
È esclusa l’applicazione delle procedure derogatorie per il personale in regime di diritto pubblico e dal 3 maggio 2021 i concorsi riprenderanno in presenza nel rispetto delle linee guida del Comitato tecnico-scientifico.
Consente lo svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del ministro della Giustizia il 29 ottobre 2019 anche in deroga alle disposizioni vigenti, che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali nel corso dell’emergenza pandemica da Covid-19.
Si prevede espressamente che l’accesso dei candidati ai locali destinati allo svolgimento della prova scritta e della prova orale sia subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva, sulle condizioni previste dal decreto del ministro della giustizia concernente l’accesso ai locali adibiti alle prove”.