La coppia avrebbe perseguitato il vicino per quasi 10 anni
Nei giorni scorsi il personale della Divisione Anticrimine ha dato esecuzione ad un provvedimento di ammonimento firmato dal Questore Burdese nei confronti di due coniugi spezzini 60enni, resisi responsabili di comportamenti riconducibili alla fattispecie di atti persecutori, stalking, di cui all’art. 612 bis del C.P.
Il richiedente dell’ammonimento, dopo anni di problematiche emerse da questioni di vicinato e da tentativi volti a far interrompere le conseguenti e variegate molestie che subiva dai vicini di casa, depositava formale istanza presso la Divisione Anticrimine della Questura spezzina.
La complessa istruttoria che ne derivava consentiva di dimostrare quanto i reiterati comportamenti molesti avessero ingenerato nell’uomo uno stato di ansia fino a costringerlo a modificare le abitudini di vita ed a impedirgli di lasciare l’abitazione quando voleva, per il timore di trovare al ritorno cattive sorprese.
L’ammonimento del Questore, infatti, a differenza di quanto si possa pensare, non è rivolto esclusivamente ad arginare il fenomeno della violenza di genere e quindi gli atti persecutori da ex coniugi, ex compagni ed ex fidanzati, ma ha applicazioni ben più ampie, colpendo anche situazioni di altro tipo, come appunto sempre più spesso quelle nate in ambito condominiale.
L’art. 8 della legge 38/2009 prevede che la persona interessata, attraverso qualsiasi ufficio di Polizia, in alternativa alla querela, può presentare un’istanza indirizzata al Questore, indicando quali e quante molestie e/o minacce siano state consumate e quali conseguenze queste ultime abbiano specificamente determinato: l’ingenerarsi di uno stato di ansia o di paura, il fondato timore per la propria incolumità o quella di una persona a cui si è legati da una relazione affettiva, oppure una modifica delle abitudini di vita.
L’ammonimento, in quanto misura di prevenzione, si caratterizza per la finalità di scoraggiare comportamenti suscettibili di degenerare e preludere ad illeciti penali produttivi di più gravi conseguenze, come deliberate aggressioni fisiche. L’intervento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza infatti mira ad evitare che le condotte contestate possano essere reiterate, anche con comportamenti più gravi.
E’ importante precisare che, ai fini della emissione dell’ammonimento non è richiesta la piena prova della responsabilità, perché il provvedimento monitorio può trovare sostegno in un quadro istruttorio da cui emergano anche solo indizi. Inoltre, una volta ammonito, l’incolpato dovrà astenersi dal consumare nuovamente comportamenti vessatori e molesti, in quanto, qualora li reiterasse, il reato diverrebbe perseguibile d’ufficio (cioè senza querela) ed in caso di condanna subirebbe anche un aumento di pena.
La pandemia ha restituito un quadro di maggiore conflittualità in genere, che passa anche da una maggiore litigiosità in ambito condominiale, all’origine di conseguenti disagi personali e familiari.
Tutto questo va contenuto e contrastato con ogni strumento utile, a partire dalla responsabilizzazione degli autori che, convocati in Questura, in un primo momento fanno normalmente fatica a capire il grande disvalore e le gravi conseguenze delle loro azioni. Proprio per questa finalità eminentemente preventiva, gli autori vanno intercettati e ammoniti ai sensi di legge.