La nuova sorveglianza sanitaria
Approfondiamo il tema della sicurezza sul lavoro, in particolare, quello relativo alla sorveglianza sanitaria, affrontando il tema con i tecnici di Sicurya Srl, realtà specializzata in materia di sicurezza sul lavoro.
In cosa consiste la sorveglianza sanitaria?
Si tratta, come indicato nell’art. 2 del D.Lgs 81/08, dell’insieme di atti medici che hanno l’obiettivo di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Ciò chiaramente in rapporto ai vari fattori di rischio cui i lavoratori risultano esposti, agli ambienti di lavoro in cui essi effettuano le attività lavorative nonché alle modalità operative di svolgimento delle varie mansioni.
Si comprende subito dunque che si tratta di una attività di fondamentale importanza volta a garantire tanto i lavoratori quanto l’azienda stessa.
Perché la sorveglianza sanitaria garantirebbe anche l’azienda oltreché i lavoratori?
Per almeno due motivi. Il primo è chiaramente legato alla tutela che deriva dallo svolgimento di una attenta e precisa attività di sorveglianza sanitaria. Operando nel modo corretto e nel pieno rispetto della norma infatti l’azienda evita di prestare il fianco a possibili contenziosi che potrebbero verificarsi. Il caso tipico potrebbe essere quello di una eventuale malattia professionale.
Il secondo motivo è legato al fatto che una attività di sorveglianza sanitaria portata avanti nel modo corretto mira a preservare la salute dei lavoratori. Questo aspetto, col passare del tempo, garantisce tendenzialmente un aumento della produttività con evidenti vantaggi dunque sul piano produttivo oltreché della pura sicurezza sul lavoro.
Quali sono le novità introdotte?
Le novità sono molte a tutte certamente rilevanti e destinate ad avere un notevole impatto.
La prima riguarda il fatto che è stato ormai chiarito, grazie alla modifica dell’art. 18 relativa alla nomina del medico competente a cura del datore di lavoro, che la sorveglianza sanitaria non è da prevedere più nei soli casi di cosiddetti “rischi normati” bensì ogni qualvolta si renda necessaria tale attività a valle della valutazione dei rischi.
Si tratta di un passaggio certamente epocale perché, così facendo, viene smantellato il “dogma” che vedeva la figura del medico competente presente solo in quelle aziende in cui vi erano rischi in rapporto ai quali il Testo Unico Sicurezza ha da sempre previsto, come obbligo, l’attività di sorveglianza sanitaria.
Si tratta dunque di un miglioramento in materia di sicurezza?
Certamente si. Anche se, a dirla tutta, questa novità non è affatto priva di criticità. Infatti il problema più grosso che incontra la normativa attuale è proprio quello legato al fatto di correlare l’attivazione della sorveglianza sanitaria alla valutazione dei rischi.
Infatti se da un lato, come prevedibile, viene demandato alla attività di valutazione dei rischi il fatto di valutare la necessità o meno di attivazione della sorveglianza sanitaria per i cosiddetti rischi “non normati”. E’ pur vero che, spesso e volentieri, possono esserci realtà produttive in cui, nel corso della valutazione dei rischi non è presente in azienda alcun medico competente. Pertanto si corre il rischio che siano il datore di lavoro ed, al più, il RSPP a dove portare avanti l’attività di valutazione dei rischi anche con l’ottica di valutare se attivare o meno la sorveglianza sanitaria.
Appare evidente che questa situazione è certamente anomala infatti non è assolutamente scontato ed, anzi, di norma non si verifica, che né il datore di lavoro né tantomeno il RSPP abbiano competenze sanitarie tali da poter stabilire se questa attività si rende necessaria o meno nello specifico caso concreto.
Come se ne viene fuori?
Certamente non riteniamo sia possibile chiedere a delle figure che non hanno – in generale – competenze in materia sanitaria di esprimersi a riguardo. Anche perché ciò vorrebbe dire addirittura che il datore di lavoro potrebbe, in una qualche misura, rischiare di stabilire che tipo di accertamenti sanitari fare ai propri dipendenti.
Evidentemente dunque a nostro parere l’unica strada è quella di seguire il buon senso andando a prevedere la figura del medico competente a monte della valutazione dei rischi, inquadrandolo quindi non come un “mero esecutore materiale” come oggi in alcuni casi si tende a fare ma valorizzarlo come merita assegnandogli quel ruolo di “consulente” che da sempre la norma ha voluto affidargli. Solo così sarà possibile valutare in modo adeguato se attivare o meno la sorveglianza sanitaria in presenza di un fattore di rischio “non normato”.
Ci rendiamo conto del fatto che la strada è in salita ma crediamo anche che, grazie a questa modifica normativa, almeno un primo passo in avanti sia stato fatto e, come sappiamo, le più grandi imprese sono fatte sempre a piccoli passi.
Quali altre novità ci sono in materia?
Si potrebbe discutere a lungo già solo di questa prima grande novità approfondendo tutta una serie di conseguenze che si tira dietro ma, certamente, non è possibile farlo in poche righe.
Ad ogni modo, le ulteriori due rilevanti novità sono legate al fatto che, finalmente, viene preso in esame in modo più invasivo lo strumento della cartella sanitaria. Infatti viene previsto che il medico competente è tenuto a richiederla. Si tratta di uno strumento di fondamentale importanza per avere contezza della storia passata, dal punto di vista sanitario, del lavoratore.
Ancora, viene finalmente chiarito il fatto che è possibile, per il medico competente, in caso di gravi e motivate ragioni, nominare un sostituto per l’adempimento delle varie attività.
Evidentemente anche queste due ulteriori novità meriterebbero di essere approfondite in modo adeguato tuttavia però siamo giunti alla fine del nostro articolo per cui vi salutiamo sperando almeno di avervi fornito delle utili indicazioni.