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In Gazzetta Ufficiale il regolamento di attuazione del Codice della Nautica

In Gazzetta Ufficiale il regolamento di attuazione del Codice della Nautica
Marina Stella Direttore Generale di Ucina - Confindustria Nautica

Semplificazioni per i grandi yacht e nuove dotazioni di sicurezza nel Codice della Nautica

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 il regolamento di attuazione del Codice della Nautica da diporto, atteso da oltre quattro anni. Questo regolamento introduce importanti semplificazioni per grandi yacht e rimodula le dotazioni di sicurezza, rendendo operative le riforme legislative del settore.

Un percorso complesso per semplificare la nautica italiana

“Si è trattato di un percorso non facile che ha richiesto la firma concertata di 14 ministri”, ha dichiarato Marina Stella, Direttore Generale di Confindustria Nautica, sottolineando il ruolo centrale dell’Associazione nella promozione di semplificazioni per imprese e diportisti. Le novità riguardano tanto la piccola nautica quanto i superyacht, e includono iscrizioni più snelle e l’introduzione del patentino nautico per i giovani a partire dai 16 anni.

Unità da diporto (immagine di repertorio)

Semplificazioni per i grandi yacht

Le iscrizioni delle unità estere sono state semplificate, consentendo l’applicazione di procedure agevolate anche per le navi da diporto. Per i superyacht iscritti al Registro internazionale italiano, l’iscrizione potrà essere richiesta anche dall’utilizzatore in leasing. La licenza di navigazione potrà sostituire l’atto di nazionalità, semplificando ulteriormente le procedure.

Italian Passenger Yacht Code e refitting

Il nuovo regolamento introduce lo Italian Passenger Yacht Code, uno speciale standard per le unità da diporto che trasportano fino a 36 passeggeri, e semplifica le procedure per il refitting di unità extra-UE presso cantieri italiani.

Dotazioni di sicurezza: novità importanti

Tra le novità relative alle dotazioni di sicurezza, si evidenzia l’introduzione di raccomandazioni del fabbricante, l’obbligo di identificare i mezzi di salvataggio e la riduzione dei pack di razzi di segnalazione da cinque a tre. Inoltre, sono state introdotte zattere di salvataggio più flessibili per le unità che navigano oltre le 12 miglia dalla costa.

Raccomandazioni del fabbricante

Per le dotazioni di sicurezza sono introdotte le raccomandazioni del fabbricante, indicate nella documentazione a corredo o stampigliate sul prodotto.

Identificazione dei mezzi di salvataggio

Il proprietario o l’eventuale utilizzatore in locazione finanziaria o armatore deve identificare i mezzi di salvataggio individuali con la sigla e il numero di iscrizione o con il numero di individuazione registrato nell’ATCN dell’unità da diporto della quale costituiscono dotazione, legandosi alla barca.

Dotazioni obbligatorie

È riconosciuta la bussola elettronica.

Le unità a vela devono dotarsi di n. 1 imbragatura di sicurezza da ponte con nastro di sicurezza, se navigano oltre 12 miglia, n. 2 se navigano oltre 50 miglia dalla costa.

Razzi

I pack previsti si riducono da cinque a tre.

  1. Navi da diporto e imbarcazioni che navigano oltre le 50 miglia dalla costa:
  2. Imbarcazioni e natanti entro 50 miglia
  3. Imbarcazioni e natanti entro 3 miglia.

Dotazioni raccomandate

Oltre alle dotazioni obbligatorie è previsto un elenco di dotazioni raccomandate:

Zattere di salvataggio

Le unità che navigano oltre dodici miglia di distanza dalla costa ed entro il limite dell’area di ricerca e soccorso nazionale, se munite di strumenti elettronici per la geo-localizzazione, possono avere a bordo i mezzi di salvataggio collettivi previsti per la navigazione entro le dodici miglia di distanza dalla costa.

Il mezzo collettivo di salvataggio previsto per la navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa può essere sostituito da un battello pneumatico munito di marcatura CE, se conforme agli standard UNI EN ISO 6185, purché sia un’unità pronta all’uso, munita di dispositivo di risalita a bordo e munito del kit di sopravvivenza previsto per il mezzo collettivo di salvataggio equivalente. Inoltre deve essere in grado di imbarcare il numero di persone presenti a bordo, compreso l’equipaggio.

Giubbotti di salvataggio

Oltre a rispondere alle raccomandazioni del fabbricante, dovranno essere dotati di luce ad attivazione automatica.

Patentino

Coloro che  abbiano  compiuto  il sedicesimo anno di età possono conseguire l’abilitazione diurna, entro sei miglia dalla costa, per unità fino a 10 metri dotate di motori con  potenza non superiore a 85 Kw o a 115,6 CV (e comunque un con cilindrata non superiore a 1900 cc, se a carburazione  o a iniezione diretta a due tempi fuoribordo o a 2400 cc, se a carburazione o a iniezione  a   quattro   tempi fuoribordo non sovralimentato o a 1500 cc, se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuoribordo sovralimentato o a 1700 cc, se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entrobordo non sovralimentato o a 1200  cc, se a carburazione o a iniezione a  quattro  tempi entrobordo sovralimentato o a 2400  cc, se a ciclo diesel  entrobordo non sovralimentato o a 2000 cc, se a ciclo diesel entrobordo sovralimentato oppure in caso di moto d’acqua, a 1000 cc a due  tempi o a 1700 cc se a quattro tempi non sovralimentato o a 1200 cc se a quattro tempi sovralimentato, e comunque in tutti i casi con potenza non superiore a 85 Kw o a 115,6 CV, conseguita a seguito della frequenza di un corso formativo, integrato da esercitazioni pratiche di navigazione e manovre a motore, nonché del superamento di una prova a quiz di idoneità finale.

Esami patente

Il candidato che avendo superato la prova teorica non ha sostenuto o superato per due volte la prova pratica, può sostenere nuovamente la sola prova pratica.

Per motivi di lavoro o di studio è possibile sostenere l’esame in una provincia diversa da quella di residenza.

Patentino nautico per i giovani di 16 anni

Il patentino nautico permetterà ai sedicenni di condurre unità fino a 10 metri entro sei miglia dalla costa. Questa abilitazione sarà ottenibile tramite un corso formativo e il superamento di una prova pratica.

Disposizioni generali

Certificato di idoneità

Per le imbarcazioni e i natanti da diporto muniti di marcatura CE, in caso di gravi avarie o In caso di perdita dei requisiti essenziali di sicurezza o di modifica rilevante del motore, il rilascio del nuovo certificato di idoneità può essere richiesto anche dall’utilizzatore in leasing (oltre che dal proprietario).

Sostituzione dei tubolari delle unità pneumatiche

Anche ai natanti si applicano le disposizioni di sicurezza previste per le imbarcazioni marcate CE.

Refitting

In caso di lavori di trasformazione di unità battenti bandiera di Paesi terzi presso cantieri italiani, nell’applicazione dei regimi doganali previsti il proprietario, l’armatore o l’utilizzatore in locazione finanziaria può consegnare agli uffici doganali competenti il certificato di iscrizione nel registro straniero o altro atto equivalente, che è trattenuto ai fini delle semplificazioni procedurali stabilite dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Limiti di velocità

Entro il limite di 500 metri dalla costa il limite di velocità è di 8 nodi; all’interno dei porti, e nelle rade dove si trovano unità all’ancora è di 3 nodi.

Rumori molesti

Entro i 500 metri di distanza dalla costa è vietato di produrre rumori molesti.

Distanza dalla costa per gli ancoraggi

Nell’adozione delle ordinanze sui limiti di navigazione e ancoraggio, l’autorità competente, oltre l’incolumità dei bagnanti, deve valutare l’ancoraggio in sicurezza delle unità da diporto.

Nuove attività commerciali

Sono disciplinati il servizio di “assistenza e traino” a imbarcazioni da diporto e la navigazione con i droni.