Assegno Unico Figli, decreto ponte in CdM: sussidio provvisorio fino a 217 euro al mese per figlio, per famiglie residenti con ISEE fino a 50mila euro.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto ponte per dare attuazione dal primo luglio 2021 all’assegno temporaneo per figli minori. L’assegno unico andrà a regime per i figli da gennaio 2022, cioè quando saranno pronti tutti i decreti attuativi previsti dalla legge sull’AUUF nell’ambito del Family Act.
Assegno unico universale per i Figli a carico* sarà esteso a tutti i nuclei familiari in sostituzione degli attuali strumenti economici (bonus e sussidi) legati alla maternità, e a tendere con l’abolizione delle detrazioni per figli a carico. (*legge 46/2021, in Gazzetta Ufficiale n.82 del 6 aprile scorso)
Il Governo, in pratica, sintetizza:
Il decreto-legge introduce misure immediatamente efficaci, di durata temporanea, volte a sostenere la genitorialità. Al contempo, si potenziano i vigenti assegni per il nucleo familiare.
I requisiti per avere diritto all’assegno temporaneo 2021.
La nuova misura temporanea per le famiglie è destinata a coloro che non hanno accesso ad alcuna forma di sostegno economico, come ad esempio i lavoratori autonomi e i disoccupati, per i quali non sono previsti assegni familiari ANF. (erogati ai dipendenti in busta paga secondo un criterio di reddito, quantificato dall’INPS, che conguaglia poi il trattamento ai datori di lavoro).
Il testo introduce, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, un assegno temporaneo (“assegno ponte”) destinato alle famiglie con figli minori che non abbiano diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare.
L’assegno “ponte” spetta ai soli nuclei che non possiedono i requisiti per accedere agli assegni al nucleo familiare già in vigore; questi ultimi, invece, continueranno ad essere corrisposti alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati. Il requisito di accesso è legato all’ISEE: la soglia massima è 50mila euro ed il richiedente deve rispettare uno dei seguenti requisiti:
Deve essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno.
Il cittadino deve essere di uno Stato non appartenente all’Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale.
La persona deve ssere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia.
La persona deve essere domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età.
Essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.