Ieri il Giudice di Pace Pierfrancesco Coffano ha condannato il Comune di Sanremo al risarcimento di un automobilista, sanzionato dall’autovelox che, secondo la sentenza, non è risultato ufficialmente “omologato” ancorché sia stato regolarmente “approvato” dal Ministero dei Trasporti.
Ora, oltre a non dover più pagare la sanzione stradale perché il verbale è stato annullato, il Comune di Sanremo dovrà quindi risarcire il cittadino ricorrente con la somma di 300 euro più tasse varie.
Il Comune di Sanremo e i responsabili della Polizia locale hanno riferito che verrà presentato un ricorso alla sentenza del Giudice di Pace.
Il caso, come molti altri, verte sulla differenza tra le diciture “approvato” oppure “omologato”.
L’associazione Tutela Utenti Strada ha sottolineato che “La Corte di Cassazione è stata chiara. Ogni apparecchio elettronico per il monitoraggio deve essere debitamente omologato, tarato e verificato e se così non risulta le multe sono illegittime.
I Supremi giudici hanno affermato che l’omologazione consiste in una procedura che, pur essendo amministrativa, come l’approvazione, ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato.
Requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale.
L’orientamento sulla prima pronuncia della Corte di Cassazione è stato seguito dagli stessi Supremi giudici in ben tre ordinanze successive.
Con l’ultima ordinanza dell’ottobre scorso la Corte di Cassazione, ha esteso la questione della “obbligatoria omologa a tutti gli strumenti di monitoraggio” ossia, in sostanza, tutti i dispositivi impiegati devono essere dichiarati di tipo “omologato” e non soltanto “approvato”.
“Lo strumento di videosorveglianza – hanno precisato dall’associazione Tutela Utenti Strada – basato sull’acquisizione di immagini, non diversamente dai dispositivi di rilevamento della velocità, ad esempio l’autovelox), deve essere sottoposto a iniziale omologazione, che è cosa diversa dalla taratura e dalla verifica periodica di funzionalità, quale procedura tecnica finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione di ogni strumento elettronico da utilizzare per l’attività accertatrice del pubblico ufficiale. Procedura che costituisce un requisito imprescindibile per la legittimità dell’accertamento medesimo”.