La Corte del Lussemburgo: la decisione di Francoforte, che aveva posto la banca genovese in amministrazione straordinaria, è stato un “errore di diritto”.
Ribaltamento di giudizio, nelle vicende legali di Banca Carige. “Il Tribunale europeo del Lussemburgo ha annullato la decisione della BCE che ha posto Banca Carige in amministrazione straordinaria”. Lo si legge in una nota della stessa Corte che precisa di ritenere che: “la Banca centrale europea sia incorsa “in un errore di diritto” nella determinazione della base giuridica utilizzata per adottare le decisioni impugnate”. (*)
Il procedimento nasce da un ricorso presentato dalla piccola azionista Francesca Corneli, alla decisione della BCE di mettere in amministrazione straordinaria la banca genovese. (vedi foto a termine dell’articolo). Amministrazione iniziata a gennaio del 2019, dopo che l’assemblea del dicembre 2018 aveva bocciato la proposta di aumento di capitale. Con voto contrario, il socio di maggioranza Malacalza Investimenti, della famiglia Malacalza e con il numero uno Vittorio Malacalza si era opposto al nuovo aumento di capitale.
Al mancato via libera dell’assemblea erano seguite le dimissioni dei vertici dell’istituto facendo decadere il consiglio di amministrazione. La BCE aveva quindi sciolto a sua volta il board nominando tre commissari. Poi prorogato l’amministrazione Carige fino al 31 gennaio 2020 quando la banca ha ripreso la piena operatività.
Con la sua sentenza, il Tribunale dell’Unione ha accolto il ricorso ritenendo che le decisioni della banca centrale sugli articoli 69 e 70, paragrafo 1, del testo unico bancario e impongono il vincolo di amministrazione straordinaria in ragione del “deterioramento significativo” della situazione della banca. La BCE avrà ora due mesi e dieci giorni per impugnare la sentenza, dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Le motivazioni del Tribunale europeo del Lussemburgo
(*) Secondo l’interpretazione del Tribunale, “le norme poste a base delle decisioni non prevedono lo scioglimento degli organi di amministrazione o di controllo delle banche e l’istituzione di un’amministrazione straordinaria”, nel caso in cui il “deterioramento della situazione della banca o del gruppo bancario “sarebbe” particolarmente significativo”.
La Bce e la Commissione hanno sostenuto che la Bce è tenuta ad applicare, oltre al diritto nazionale, anche il diritto dell’Unione, cosa che avrebbe fatto nel caso concreto applicando la disposizione della direttiva 2059/14, la quale prevede l’amministrazione straordinaria in caso di deterioramento significativo della situazione dell’ente considerato.
Il Tribunale respinge l’argomentazione della Bce e della Commissione affermando che, quando il diritto nazionale recepisce una direttiva – cosi come è avvenuto per l’art. 70 del testo unico bancario, è il diritto nazionale a dover essere applicato. ABov