Lavoro e case popolari prima agli italiani? Manco per idea. Dopo la stangata dei giudici del Tribunale di Torino contro Aster (v. articolo precedente) oggi è arrivata quella dei colleghi della Corte costituzionale contro Regione Liguria, che l’anno scorso aveva previsto l’obbligo di almeno 10 anni di regolare residenza in Italia per poter partecipare all’assegnazione degli alloggi di Arte.
Secondo i magistrati, la norma è incostituzionale per “irragionevolezza e mancanza di proporzionalità”. Così, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 4 della legge regionale 13/2017, accogliendo il ricorso della Presidenza del Consiglio che aveva impugnato il provvedimento approvato dal centrodestra ligure.
I magistrati hanno anche spiegato che le disposizioni comunitarie, recepite dall’Italia, riconoscono lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di Paesi terzi che risiedano regolarmente in uno Stato membro da almeno cinque anni, equiparandoli ai cittadini del Paese in cui si trovano “ai fini, tra l’altro, del godimento dei servizi e delle prestazioni sociali”.
Nella sentenza numero 106, depositata oggi, la Consulta ha sottolineato che “le politiche sociali delle Regioni ben possono richiedere un radicamento territoriale continuativo e ulteriore rispetto alla sola residenza (…). L’accesso a un bene di primaria importanza e a godimento tendenzialmente duraturo, come l’abitazione, per un verso, si colloca a conclusione del percorso di integrazione della persona presso la comunità locale e, per altro verso, può richiedere garanzie di stabilità, che, nell’ambito dell’assegnazione di alloggi pubblici in locazione, scongiurino avvicendamenti troppo ravvicinati tra conduttori, aggravando l’azione amministrativa e riducendone l’efficacia (…). Purché si resti, però, entro limiti non arbitrari e irragionevoli”.