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Consentito muoversi solo all’interno del proprio quartiere. Ecco la nota della Polizia Locale

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Il comandante della Polizia Locale di Genova Gianluca Giurato (foto d'archivio)

Il comandante della Polizia Locale di Genova Gianluca Giurato ieri ha diramato una nota esplicativa sull’applicazione delle norme contenute nel decreto Conte sull’emergenza coronavirus.

In riferimento alla questione di “evitare” gli spostamenti da casa, il comandante del Corpo ha recepito la sostanza di quanto dichiarato alcuni giorni fa anche dal procuratore della Repubblica di Genova Francesco Cozzi.

Procuratore: parola ‘evitare’ contenuta nel decreto Conte è precetto penale, non un invito

Ecco il testo integrale della comunicazione del comandante Giurato, datata 17 marzo.

“1. E’ consentito, all’interno della zona di residenza, uscire dalla propria abitazione per soddisfare le elementari esigenze di vita legate all’attività motoria ed all’acquisto di beni in vendita presso gli esercizi commerciali dei quali sia stata autorizzata l’apertura.

La limitazione alla zona di residenza (quartiere-circoscrizione) si desume dal carattere precettivo del verbo ‘evitare’ indicato nell’art. 1 primo comma lettera A del DPCM 8.3.2020 il cui contenuto è stato richiamato dall’analogo decreto del giorno successivo che ne ha esteso l’efficacia a tutto il territorio nazionale.

Gli ‘spostamenti’ da evitare, sono quelli tra territori limitrofi e quelli all’interno dei territori medesimi con l’eccezione di quelli sopra indicati: l’avere individuato all’interno della stessa disposizione, le motivate eccezioni al principio (ragioni di salute, lavoro, necessità), nonché la prevista possibilità di rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, offrono il quadro dei confini, anche territoriali entro i quali le attività di cui si tratta sono consentite.

2. E’ consentito uscire dalla propria abitazione e dalla propria zona di residenza per comprovate esigenze di lavoro, salute, assistenza.

3. E’ vietato compiere le attività sopra indicate in gruppo o in modo tale che ne derivi un qualsivoglia assembramento di persone.

4. Le persone che, fermate per controllo da Organi di Polizia, offrano giustificazioni rivelatosi poi non veritiere circa il motivo della eventuale trasgressione, ferma la configurabilità dell’art. 650 cp, non sembra possano essere denunciate ex art. 483 cp per l’impossibilità di qualificare come ‘attestazione’ penalmente valutabile la dichiarazione stessa che, nel caso in esame, non può ritenersi, finalizzata a provare la verità dei fatti esposti.

5. In ultimo, val la pena di rammentare che il delitto previsto dall’art. 495 cp viene integrato esclusivamente, dalle false attestazioni aventi all’oggetto l’identità, lo stato od oltre qualità della persona”.

I responsabili del Comando del Corpo hanno quindi riferito che ritengono “doveroso precisare quanto sopra riportato dalla Procura” e ha diramato le ulteriori seguenti precisazioni.

Spostamento del cittadino

Con le sopraindicate indicazioni, sostanzialmente, la Procura definisce cosa debba intendersi per “zona di residenza”, individuandola esclusivamente nel quartiere/circoscrizione in cui la persona risiede o è domiciliata, e chiarisce che solo in tale ambito territoriale è consentita la mobilità delle persone che debbono uscire dalla propria abitazione per effettuare attività motoria (sempre nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro) o per l’acquisto di beni in vendita presso gli esercizi commerciali dei quali sia stata autorizzata l’apertura.

Gli spostamenti dalla propria zona di residenza sono consentiti esclusivamente per esigenze di lavoro, salute e necessità che, comunque, devono essere comprovate dall’interessato.

Alla luce dell’interpretazione fornita dalla Procura, l’addetto di PL che procede ad effettuare su strada il controllo del rispetto di quanto previsto dal complesso dispositivo dei DPCM dell’8 e del 9 marzo 2020, dovrà procedere a denunciare ai sensi dell’art. 650 c.p. chiunque sia sorpreso a fare attività motoria o stia facendo acquisti al di fuori della propria zona di residenza (si pensi, a titolo esemplificativo, ad una persona residente/domiciliata a Marassi che viene sorpresa a correre sulla passeggiata di Nervi o, ancora, ad una persona che risiede alla Foce sorpreso mentre si sta recando presso un esercizio commerciale di Bolzaneto per acquistare beni).

In merito occorre precisare che è consentito uscire dalla propria abitazione e dalla propria zona di residenza (quartiere/circoscrizione) solamente per comprovate esigenze di lavoro, di salute e di assistenza. Basti pensare al cittadino che risiede a Nervi e deve raggiungere il proprio luogo di lavoro sito a Molassana ovvero deve assistere un proprio parente anziano o debba effettuare una visita medica.

Le attività di cui sopra non potranno essere svolte in gruppo o in modo tale che ne derivi un qualsivoglia assembramento di persone.

Ipotesi di reato

La nota precisa che se a seguito del controllo di polizia dovesse risultare la non veridicità di quanto dichiarato dal cittadino sottoposto all’accertamento, l’unica ipotesi di reato da attribuirgli deve essere quella di cui all’art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell’autorità) e non anche la fattispecie di cui all’art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico).

Detta inapplicabilità sembra trovare origine dal principio in forza del quale nessuno può essere obbligato ad affermare la propria responsabilità penale, principio tipico del nostro sistema penalistico. Infatti, la certificazione sembra essere più uno “spunto” per avviare un’attività pre- investigativa per accertarsi della sussistenza della fattispecie di reato di cui all’art. 650 c.p.

In ultimo, la nota richiama l’attenzione sul reato di cui all’art. 495 c.p. (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri), rammentando che la fattispecie si configura solamente nel caso in cui le false attestazioni si riferiscano esclusivamente sulla identità, lo stato o altre qualità della propria o altrui persona.

Pertanto, qualora l’operatore dovesse riscontrare la non veridicità di quanto dichiarato dal cittadino oggetto del controllo, dovrà procedere alla denuncia per l’ipotesi di reato di cui all’art. 650 c.p. e non anche per la fattispecie di cui all’art. 483 c.p.

Nell’eventualità che nella verifica investigativa eseguita dall’operatore lo stesso ravvisi altresì delle falsità inerenti identità, stato o altre qualità della persona che ha rilasciato la dichiarazione (ad esempio riporti un nome o data di nascita o residenza non corrispondenti al vero), oltre a procedere per l’ipotesi di reato di cui all’art. 650 c.p. (nel caso in cui si sia ravvisata la non veridicità sui motivi per cui circolava), si procederà anche con la denuncia per la fattispecie di cui all’art. 495 c.p.

Nuova autocertificazione

A seguito della nota 555DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1425/20 del Ministero dell’interno con la quale aggiorna il modello da utilizzare per le autodichiarazioni, prevedendo un’apposita voce, con la quale l’interessato autodichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 1 c. lett. c) DPCM 8 marzo 2020 (divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti a misura della quarantena ovvero risultanti positivi dal virus COVID-19), voce che lo scrivente Comando aveva già autonomamente inserito nel proprio modello, con la presente Comunicazione si allega il nuovo modello da utilizzare da parte del personale, il quale sostituisce quello accluso nella Comunicazione operativa n. 26/2020″.