Il premier Giuseppe Conte a tarda notte, ha firmato il Dpcm che sarà domani in Gazzetta Ufficiale. Sarà valido a partire dalle 00.00 di giovedì 5 novembre fino a giovedì 3 dicembre.
Il provvedimento istituisce un regime di chiusure differenziate a seconda della fascia di rischio contagio della Regione.
Il nuovo Dpcm spiegato sulla base delle zone di diffusione del Covid
L’unica cosa che le Regioni hanno ottenuto riguarderebbe i ristori che Conte sarà costretto ad allargare.
Il ministro Boccia e quello della Salute Speranza hanno inviato una nota ai governatori delle Regioni alle Regioni per stabilire in quale fascia di rischio collocare una Regione, dove viene spiegato come il ministero della Salute emetterà le ordinanze di chiusura dopo aver sentito i governatori delle Regioni. Ma solo nelle prossime 24 ore si saprà in quale categoria sarà collocata ogni regione, in base all’indice Rt e ad altri 21 criteri. Cosa che sicuramente genererà confusione.
Nella zona rossa dovrebbero esserci Lombardia, Piemonte, Calabria, Alto Adige e Valle d’Aosta. A rischio la Campania. Zona arancione Puglia, Sicilia, Liguria e probabilmente il Veneto.
Mentre per quanto riguardo la richiesta dei ristori, un decreto apposito verrà varato in settimana con i fondi, dedicati a bar e ristoranti che dovranno chiudere nelle zone rosse, che verranno trovati secondo quanto spiegano Conte, Gualtieri, Patuanelli e Di Maio.
Venendo al Dpcm sono state pochissime le modifiche rispetto alla bozza. La novità consiste nel fatto che i parrucchieri potranno restare aperti anche nelle Regioni rosse.
Ecco le nuove misure che prevede il Dpcm
Confermato il coprifuoco a partire dalle 22. “Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi”. E’ quanto si leggeva già nella prima bozza, ancora provvisoria, del Dpcm.
Stop agli spostamenti nelle zone a rischio. Nelle aree ad alto rischio che ricadono negli scenari 3 e 4 dell’Iss (arancioni e rosse) “è vietato ogni spostamento in entrata e uscita dai territori”. Il blocco può riguardare intere “Regioni o parti di esse”.
Nelle zone cosiddette ‘rosse’ (4) sono vietati anche gli spostamenti “all’interno dei medesimi territori”, a livello comunale e provinciale.
In zone a massimo rischio vengono chiusi anche tutti i negozi e mercati: “Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari”.
Il provvedimento ferma anche i mercati, i bar e ristoranti (salvo la consegna a domicilio l’asporto consentito fino alle 22) e le attività sportive.
Resta invece consentita l’attività motoria “in prossimità della propria abitazione” con obbligo della mascherina “esclusivamente all’aperto e in forma individuale”.
Nelle zone arancioni, restano invece aperti i negozi ma chiudono bar e ristoranti.
Limitato in queste zone anche “ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici e privati in un comune diverso da quello di residenza”, salvo esigenze di lavoro, studio, salute e necessità.
Il nuovo Dpcm prevede che a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale sia consentito “un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento”; ciò con esclusione, però, del “trasporto scolastico dedicato”.
Confermato lo Smart working ai massimi livelli possibili, sia nella Pubblica amministrazione sia nel settore privato, e ingressi differenziati del personale: “le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato”. Per il settore pubblico “con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione”.
Per il settore privato “forte raccomandazione” dell’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati.
Mascherina obbligatoria per i bambini alle elementari e alle medie, anche quando sono seduti al banco: “L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza con uso obbligatorio di dispostivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina”.
Blocco delle crociere e dei servizi relativi da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana. Il provvedimento salva le crociere in atto entro l’8 novembre. E’ inoltre consentito alle navi di bandiera estera impiegate in servizi di crociera l’ingresso nei porti italiani esclusivamente ai fini della sosta ‘inoperosa’.
Blocco di tutti i concorsi tranne quelli per il personale della sanità: “sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica ovvero in cui la commissione ritenga di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile”.
Sport. Il nuovo Dpcm non chiude i circoli sportivi nei territori nazionali non soggetti a ulteriori restrizioni ma vieta l’uso degli spogliatoi. L’articolo 1, comma f, precisa come “sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi”. “Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli”.
Nelle zone rosse sono sospese le attività sportive, anche presso centri e circoli sportivi, anche se svolte all’aperto. E’ consentito: “svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo” di mascherine. Si può inoltre svolgere “attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale”.