La diffusione del Coronavirus pone diverse questioni anche in termini di privacy e tutela della stessa.
Come si devono comportare i datori di lavoro? Devono rendere nota l’identità del contagiato? Nel contempo quali sono gli obblighi del lavoratore?
Per tutte queste risposte e per altre il Garante per la Privacy ha stilato una serie di direttive.
Per prima cosa il Garante Privacy è tassativo: “No ad iniziative fai da te nella raccolta dei dati” e sulla presenza di sintomi da Coronavirus dei propri dipendenti, nemmeno attraverso autodichiarazioni.
Il Garante precisa che bisogna sempre rivolgersi alle strutture sanitarie territoriali oppure alla protezione civile, ovvero a “Soggetti pubblici e privati devono attenersi alle indicazioni del Ministero della salute e delle istituzioni competenti”. (Qui le disposizioni del Ministero della Salute)
Proprio l’Ufficio del Garante precisa come stia ricevendo diversi quesitida parte di soggetti pubblici e privati in merito alla possibilità di raccogliere, all’atto della registrazione di visitatori e utenti, informazioni circa la presenza di sintomi da Coronavirus e notizie sugli ultimi spostamenti, come misura di prevenzione dal contagio.
Anche i datori di lavoro pubblici e privati hanno chiesto al Garante la possibilità di acquisire una “autodichiarazione” da parte dei dipendenti in ordine all’assenza di sintomi influenzali, e vicende relative alla sfera privata.
Per questo il Garante precisa come “la normativa d’urgenza adottata nelle ultime settimane prevede che chiunque negli ultimi 14 gg abbia soggiornato nelle zone a rischio epidemiologico, nonché nei comuni individuati dalle più recenti disposizioni normative, debba comunicarlo all’azienda sanitaria territoriale, anche per il tramite del medico di base, che provvederà agli accertamenti previsti come, ad esempio, l’isolamento fiduciario”.
Gli obblighi per i datori di lavoro
Per quanto riguarda i datori di lavoro gli stessi “devono invece astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa”.
In sintesi i dati possono essere acquisiti dagli operatori sanitari e dal sistema attivato dalla protezione civile, non dai datori di lavoro, o da qualunque altro soggetto.
Gli obblighi per i lavoratori
Il lavoratore – spiega il Garante – ha l’obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Chiunque negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato nelle zone a rischio epidemiologico (ad es. zone rosse), nonché nei comuni individuati dalle più recenti disposizioni normative, deve comunicarlo alla azienda sanitaria territoriale, anche per il tramite del medico di base. Saranno le autorità sanitarie a procedere poi con gli accertamenti del caso e a prendere le necessarie misure, come ad esempio l’isolamento fiduciario.
Per la Pubblica Amministrazione
Per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione l’Istituzione ha recentemente fornito indicazioni operative circa l’obbligo per il dipendente pubblico e per chi opera a vario titolo presso la Pubblica Amministrazione di segnalare all’amministrazione stessa di provenire da un’area a rischio: “In tale quadro il datore di lavoro può invitare i propri dipendenti a fare, ove necessario, tali comunicazioni agevolando le modalità di inoltro delle stesse, anche predisponendo canali dedicati; permangono altresì i compiti del datore di lavoro relativi alla necessità di comunicare agli organi preposti l’eventuale variazione del rischio ‘biologico’ derivante dal Coronavirus per la salute sul posto di lavoro e gli altri adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori per il tramite del medico competente, come, ad esempio, la possibilità di sottoporre a una visita straordinaria i lavoratori più esposti”.
Nel caso in cui il dipendente che svolge mansioni a contatto con il pubblico venga a contatto con un caso sospetto di Coronavirus, lo stesso, anche tramite il datore di lavoro, provvederà a comunicare la circostanza ai servizi sanitari competenti e ad attenersi alle indicazioni di prevenzione fornite dagli operatori sanitari interpellati.
L’attività di prevenzione dalla diffusione del Coronavirus deve essere svolta da soggetti che istituzionalmente esercitano queste funzioni in modo qualificato: “L’accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi tipici del Coronavirus e alle informazioni sui recenti spostamenti di ogni individuo spettano agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile, che sono gli organi deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate”.
Il Garante, accogliendo l’invito delle istituzioni competenti a un necessario coordinamento sul territorio nazionale delle misure in materia di Coronavirus, invita tutti i titolari del trattamento ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della salute e dalle istituzioni competenti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus, senza effettuare iniziative autonome che prevedano la raccolta di dati anche sulla salute di utenti e lavoratori che non siano normativamente previste o disposte dagli organi competenti.
Ulteriori informazioni sul sito del Garante