Possibile andare nelle seconde case ma necessario provare di avere avuto titolo prima del 14 gennaio
Il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 14 gennaio 2021 hanno disposto l’applicazione di misure restrittive per il contenimento del contagio da Covid-19.
In base alle Ordinanze del Ministro della salute dell’8 e del 16 gennaio 2021, sono attualmente ricomprese:
Area gialla: Basilicata, Campania, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Toscana;
Area arancione: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto;
Area rossa: Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano, Sicilia.
Recarsi nelle seconde case
“E’ possibile raggiungere le seconde case, anche in un’altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone “arancione” o “rossa”), ma solo per coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi in quell’immobile prima dell’entrata in vigore del decreto-legge del 14 gennaio. E’ quanto si legge nelle Faq del Governo appena pubblicate.” Lo si legge nelle Faq, Frequently asked questions o meglio, domande poste frequentemente, del Governo dove viene spiegato che si tratta di una possibilità limitata per il rientro in quanto le disposizioni in vigore consentono, dal 16 gennaio 2021, di rientrare nella propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere alcuna limitazione rispetto alle cosiddette seconde case.
Per recarsi nella seconda casa, “per ovvie esigenze anti elusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021”.
Sono esclusi, si legge sul sito del Governo, tutti i titoli di godimento successivi a tale data quali anche le locazioni brevi non soggette a registrazione).
Viene anche precisato come “la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo”.
Sarà necessaria una copia del titolo di godimento avente data certa o l’autocertificazione la cui veridicità sarà oggetto di controlli successivi.
Via libera agli accompagnatori per gli spostamenti tra regioni
Nel caso in cui “una persona è giustificata a spostarsi tra regioni di diverso colore ma non ha la macchina o la patente, o non sia autosufficiente o abbia un altro impedimento, può farsi accompagnare da un familiare (preferibilmente convivente) o da una persona incaricata del trasporto, da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell’esigenza di limitare quanto più possibile l’utilizzo di mezzi pubblici.” Lo si legge nelle Faq del Governo.
Da ricordare che nel caso in cui l’accompagnatore e l’accompagnato non siano conviventi devono indossare entrambi la mascherina.
Spostamento da area rossa a gialla o arancione per lavoro, necessità o salute
Il transito nelle aree da rosse in gialle ed arancione è consentito, come ogni altro spostamento, “esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (per esempio l’acquisto di beni necessari) o motivi di salute”. È inoltre consentito “se strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista”. Lo spiegano le Faq del Governo.
Via libera all’asporto fino 22. Non consentito a bar senza cucina o simili
“La vendita con asporto è possibile anche dalle 18.00 alle 22.00, ma è vietata in tali orari ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25)”. La limitazione è valida su tutte le aree.
“La consegna a domicilio – si legge – è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti”. Ulteriore restrizione per le zone rosse ed arancione dove “è consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati”.
Via libera a spostamenti tra regioni per funerali parenti
Via libera agli spostamenti tra regioni di diverso colore per i funerali dei parenti stretti. In particolare si legge: “La partecipazione a funerali di parenti stretti (per tali potendosi ragionevolmente ritenere almeno quelli fino entro il secondo grado) o di unico parente rimasto sempre nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza, costituisce causa di necessità per spostamenti, anche tra aree territoriali a diverso rischio e con discipline differenziate per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da Covid-19”.
Sport all’aperto nei circoli in zona gialla
“È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, dell’area gialla, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli”.
Zone gialle e sospensione del servizio musei e luoghi cultura
Nelle zone gialle “il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (di cui all’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) è sospeso”.
Via libera a caccia e pesca in area gialla, limitate zona arancione e vietate in zona rossa
“L’attività venatoria o la pesca dilettantistica o sportiva sono consentite ovunque all’interno dell’area gialla”. Consentite in area arancione solo nell’ambito del proprio Comune. Mentre sono vietate in area rossa.
Uffici pubblici. Le attività da rendere in presenza possono essere attivate dal cittadino su appuntamento telefonico?
Valido per zone gialle, arancioni e rosse. Sì. Nella direttiva n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione si evidenzia che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, fermo restando quanto detto nella stessa direttiva relativamente alle attività indifferibili, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale). Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici devono essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti, e deve essere assicurata la frequente aerazione dei locali. Le amministrazioni curano che venga effettuata un’accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti e che sia mantenuta un’adeguata distanza tra gli operatori pubblici e l’utenza.