Il Consiglio dei Ministri con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ha approvato il Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24, che prevede, tra l’altro, la proroga della normativa emergenziale in materia di lavoro agile (smart working o telelavoro).
In particolare, l’art. 10 “Proroga dei termini correlati alla pandemia da COVID-19“, del provvedimento in esame ha disposto la proroga al 30 giugno 2022 del lavoro agile semplificato.
La norma prevede la possibilità, per i datori di lavoro privati, di ricorrere al lavoro agile (smart working) in modalità semplificata, introdotta con l’emergenza da COVID-19.
Lavoro agile: l’articolo 10 del Decreto-Legge 24 marzo 2022
Il comma 2 dell’articolo 10 del Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 recita “I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato B sono prorogati al 30 giugno 2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.”
Al comma 2 dell’allegato B si legge: “Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ‘Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato’.
Lavoro agile: il comma 3 e 4 dell’ Articolo 90
Al comma 3 e 4 dell’ Articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020 si legge: “3. Per l’intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).
La conferma arriva anche da Assolombarda, l’associazione delle imprese che operano nella Città Metropolitana di Milano e nelle province di Lodi, Monza e Brianza, Pavia e nei giorni scorsi da Il Sole 24 ore.
Lavoro agile: Link utili
Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24
Proroga dei termini correlati alla pandemia da COVID-19
Comma 2 dell’allegato B (Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24)