In attesa delle faq. Entrata in vigore il 25 03 2022
Solo dopo sette giorni e dopo il “Decreto Ucraina”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il cosiddetto “Decreto riaperture” che forse più che un decreto, assomiglia ad una bozza anche per il fatto che dalla conferenza stampa di giovedì 17 marzo a ieri c’è stato il silenzio assoluto del Governo e se quello che scriviamo potrebbe sembrare una critica, levatevi i dubbi, lo è davvero.
Ormai è diventata una fastidiosa consuetudine l’iter governativo. Dapprima è resa nota la bozza, poi il varo del provvedimento e, successivamente, la pubblicazione del decreto a ridosso delle scadenze. Infine, le famose faq (Frequently asked questions) che dovrebbero spiegare le norme e l’applicazione del decreto stesso.
La conseguenza è il disorientamento, lo sconforto che degenera in rabbia dei cittadini.
Prima pubblicato il Decreto Ucraina, poi quello delle Riaperture
Se per i precedenti decreti c’è stata una velocità incredibile, anche con lavoro notturno, per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, questa volta c’è stata parecchia attesa.
Il “decreto Riaperture” ha preceduto nel varo il “decreto Ucraina” (se ne parlava decisamente prima dello scoppio della guerra in Ucraina ndr). Per quanto riguarda la sua pubblicazione è stato il contrario.
Il provvedimento sulla crisi ucraina, infatti, è pubblicato lunedì 21 marzo in Gazzetta Ufficiale peraltro in orario notturno, “latitante”, invece, quello per la fine dell’emergenza con il relativo iter. Unica anticipazione, pubblicata per altro nel “Decreto Ucraina”, l’annuncio del finanziamento di 170 milioni per la proroga dei contratti nel settore scuola fino alla fine delle lezioni (insegnanti e personale Ata).
Decreto riaperture: la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
In ogni caso, a parte le possibili critiche, è in vigore il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 70 del 24 marzo 2022 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.
In pratica il decreto preserva, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell’ordinario. Potranno a tale scopo possono essere adottate una o più ordinanze che contengano misure derogatorie che tengano conto dell’andamento dell’epidemia.
L’articolo 1 del decreto-legge dice: “Allo scopo di adeguare all’evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile durante la vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, preservando, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell’ordinario, possono essere adottate una o più ordinanze ai sensi di quanto previsto dall’articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
Le citate ordinanze, da adottare entro il medesimo termine del 31 dicembre 2022, su richiesta motivata delle Amministrazioni
competenti, possono contenere misure derogatorie negli ambiti di cui al primo periodo, individuate nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022. Le ordinanze di cui al presente articolo sono adottate nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e sono comunicate tempestivamente alle Camere.”
Con il decreto-legge viene stabilito che il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza Covid-19.
Il percorso per il graduale ritorno all’ordinario prevede un iter
- fine del sistema delle zone colorate
- graduale superamento del green pass
- eliminazione delle quarantene precauzionali
Decreto riaperture: Struttura emergenziale
Capo della Protezione civile: cessazione dei poteri emergenziali e attribuzione di poteri per gestire il rientro alla normalità
Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid 19.
Viene istituita un’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che si coordinerà con il ministero della Salute. Dal 1° gennaio 2023 il ministero della Salute subentra nelle funzioni.
Con il decreto-legge viene stabilito
L’obbligo di mascherine: fino al 30 aprile l’obbligo di mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico.
Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi normali di protezione delle vie respiratorie;
fine del sistema delle zone colorate;
capienze impianti sportivi: ritorno al 100% all’aperto e al chiuso dal 1° aprile;
protocolli e linee guida: verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della salute
Decreto riaperture: Accesso al luogo di lavoro
Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green pass base.
Dal 1° maggio verrà eliminato l’obbligo di tale Green pass.
Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA
Fino al 31 dicembre 2022 rimane il green pass base per i visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali (oggi 2Gplus).
Proroga al 30 giugno della normativa emergenziale in materia di lavoro agile.
Decreto riaperture: Scuola
Il decreto, per quanto riguarda la scuola, prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività:
Scuole dell’infanzia e Servizi educativi
In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato.
In questa situazione l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale
In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, viene effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato.
In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
L’isolamento in caso di positività
Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
Personale “Covid”
Il personale per l’emergenza è prorogato fino alla fine delle lezioni e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per la proroga sono disponibili ulteriori 204 milioni, oltre le somme già stanziate.