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Garante su Green pass: titolari attività potranno chiedere documenti

Garante su green pass: titolari attività potranno chiedere documenti
Garante su green pass: titolari attività potranno chiedere documenti

Il Garante privacy: consentito il trattamento dei dati personali consistente nella verifica

I gestori dei bar e delle altre attività potranno chiedere ai clienti di esibire il documento di identità durante i controlli del green pass.

Lo scrive il Garante della privacy (Agcom), riunito oggi in seduta straordinaria per esaminare il tema della protezione dei dati personali connesso alle recenti disposizioni in materia di green pass. Tali disposizioni riguardano lo svolgimento dell’attività scolastica e costituiscono la risposta ad un quesito rivolto all’Autorità dalla Regione Piemonte sull’attività di verifica e di identificazione da parte degli esercenti di ristoranti e bar.

Garante su green pass: titolari attività potranno chiedere documenti
Un cartello apparso, da alcuni giorni, sulla vetrina di un noto bar di Genova in piazza Matteotti. dove si legge: Green pass se non vuoi mostrarci i documenti sei pregato di sederti all’esterno del locale”

Su questo secondo punto il Collegio ha specificato che le figure autorizzate alla verifica dell’identità personale sono quelle indicate nell’articolo 13 del Dpcm del 17 giugno 2021 con le modalità indicate.

Tra i soggetti elencati dal Dpcm ci sono anche “i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi”.

Il Garante sottolinea come la “disciplina procedurale (oggi riconducibile al Dpcm 17 giugno 2021) comprende, oltre alla regolamentazione degli specifici canali digitali funzionali alla lettura della certificazione verde, anche gli obblighi di verifica dell’identità del titolare della stessa, con le modalità e alle condizioni di cui all’art. 13, c.4, del citato Dpcm.

Tra le garanzie previste da decreto è compresa anche l’esclusione della raccolta, da parte dei soggetti verificatori, dei dati dell’intestatario della certificazione, in qualunque forma (art. 13, c.5, del suddetto dPCM).”

“Entro questi termini, pertanto e nei sensi di cui al combinato disposto degli artt. 9-bis, c.4, secondo periodo, del d.l. 52 del 2021 e 13, c.4 del citato d.P.C.M., è consentito il trattamento dei dati personali consistente nella verifica, da parte dei soggetti di cui all’art. 13, c.2, dell’identità dell’intestatario della certificazione verde, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità”.

Sul tema dei controlli, ieri il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese aveva affermato: “La regola è che venga richiesto il green pass senza il documento di identità”.

La Lamorgese aveva poi aggiunto “non si può pensare che i controlli sul green pass li facciano le forze di polizia. Questo sarebbe distogliere dal loro compito prioritario che è garantire la sicurezza”.

Il ministro non aveva invece escluso “qualche controllo a campione da parte della polizia amministrativa”.