Controlli del QR code anche ai tornelli nelle fabbriche. Per inadempienze si perde lo stipendio e altra componente della retribuzione, anche previdenziale, con carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario. Oltre all’ “anzianità di servizio”
Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, su proposta del ministro dell’economia e delle finanze, Daniele Franco, del ministro della salute, Roberto Speranza, e del ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, ha firmato un dpcm che evidenzia le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 in ambito lavorativo.
Il decreto spiega ai datori di lavoro pubblici e privati gli strumenti informatici che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni.
Secondo il nuovo dpcm i controlli del Green pass nei luoghi di lavoro pubblici e privati potranno avvenire attraverso “l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura”.
“I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il Covid-19, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito QR code in corso di predisposizione.
Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo”.
“Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass”.
Lo ribadisce una Faq del governo riguardo l’obbligo del Green pass.
Le sanzioni per chi acceda al lavoro senza pass vanno da 600 a 1500 euro, più “le sanzioni disciplinari” dei “contratti collettivi di settore”.
Oltre allo stipendio si perde ogni “altra componente della retribuzione, anche previdenziale, con carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario. I giorni di assenza non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio”.