Uscite in mare: quali sono le limitazioni del DPCM 3 novembre 2020?
In considerazione delle numerose richieste di chiarimento pervenute presso la Sala Operativa di questa Capitaneria di porto, inerenti l’applicazione del DPCM 3 novembre 2020 – recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19 – al fine di dare un’interpretazione univoca delle norme in vigore (fino al 3 dicembre 2020), si ritiene opportuno dare alcune delucidazioni pertinenti.
Il Decreto non individua una disciplina specifica anti-covid per le attività in mare, sia professionali che ludiche; da ciò ne consegue che, per le eventuali uscite in mare con mezzo nautico, trovano applicazione i principi generali anti-contagio previsti sull’intero territorio nazionale e contenuti nell’art.1 del citato DPCM quali, a mero titolo di esempio: permanenza presso il proprio domicilio in presenza di infezione respiratoria o febbre superiore a 37,5° C ovvero per i soggetti in isolamento fiduciario, divieto di assembramento, obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale, igiene costante ed accurata delle mani, il distanziamento sociale di almeno un metro (a meno che a bordo non vi siano appartenenti allo stesso nucleo familiare conviventi), l’obbligo di permanenza presso la propria abitazione dalle ore 22.00 alle ore 05.00 (se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero motivi di salute).
Inoltre, essendo stata la Regione Liguria inserita in uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (c.d. Zona Arancione), sussiste per i suoi cittadini, a prescindere dal mezzo utilizzato, quindi vale anche per le barche, il divieto dalle ore 05.00 alle ore 22.00 di recarsi in territori regionali e comunali diversi da quello di residenza, se non per comprovate esigenze lavorative, o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
In sintesi, si precisa che non vi sono specifici divieti inerenti le eventuali uscite in mare ma permane il rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e, nel dettaglio, il divieto di sbarcare in un Comune diverso da quello di appartenenza se non, per i motivi consentiti di cui sopra, mentre per la navigazione in senso stretto, le uniche limitazioni sono quelle riferite alla “sicurezza della navigazione” ovvero all’abilitazione posseduta da chi assume il comando dell’unità, dalle dotazioni di sicurezza presenti a bordo e dalla certificazione di sicurezza dell’unità stessa.
Al riguardo si evidenzia che la situazione sopra rappresentata è suscettibile di ulteriori modifiche in relazione ai provvedimenti che Governo, Regione e Comuni potranno adottare in relazione all’evoluzione dello scenario epidemiologico.