Elezioni regionali in Liguria. Da oggi fino alle 15 di lunedì prossimo, con l’avvio dello scrutinio delle schede, vige il cosiddetto “silenzio elettorale”. Si tratta dell’interruzione, da parte dei candidati, della campagna elettorale per permettere agli elettori una riflessione sul voto da esprimere nelle urne.
Il “silenzio elettorale” è disciplinato dalla legge 4 aprile 1956 n. 212 (articolo 9), così come modificato dalla legge 130/1975.
Per effetto di questo articolo, nel giorno precedente e in quelli stabiliti per la votazione sono altresì vietati comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico ed affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda.
L’Art. 9-bis previsto dalla legge 4 febbraio 1985 n.10 ha inoltre previsto che nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto anche alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale.
Il vuoto normativo
L’ambiguità e, anzi, la vetustà della legge sul “silenzio elettorale” non si limita al fatto che talvolta non viene applicata.
Le norme non contemplano in alcun modo il web tra i “luoghi” nei quali è vietato ai candidati di fare propaganda, generando quindi un vuoto normativo e una falla del sistema che riguarda principalmente i social network.
Secondo un rapporto Istat risalente al 2019, oltre il 42% per cento degli italiani utilizza Internet per informarsi sulla politica, ma è verosimile che oggi la percentuale sia nettamente più alta.
Inoltre, le sanzioni in caso di violazioni appaiono risibili. Come sottolineato dal Ministero dell’Interno “chiunque non rispetta le norme relative al ‘silenzio elettorale’ è punito con una sanzione pecuniaria da un minimo di 103 euro fino a un massimo di 1032 euro”.
Silenzio elettorale vale in parte per i giornalisti
Se la legge disciplina il comportamento dei candidati e prevede divieti per radio e televisioni, pubbliche e private, la norma non sembra applicarsi per i giornalisti (non candidati), in particolare di quotidiani e periodici, per i quali prevale il diritto di cronaca.
Il caso della trasmissione Report su Rai 3, che proprio domani sera a urne aperte trasmetterà un servizio su presunti intrecci mafiosi e voto di scambio nella vicenda giudiziaria di Giovanni Toti, al quale peraltro non è mai stata contestata l’aggravante mafiosa, rappresenta uno spunto interessante per una necessaria riflessione e si vedrà quali saranno gli sviluppi.
Infatti, appare indubitabile che l’azione dei pm e dei magistrati genovesi abbia portato alle dimissioni di Toti e alle elezioni anticipate in Liguria. Appare altresì indubitabile che, durante questa campagna elettorale, la coalizione di centrosinistra abbia usato più volte la vicenda giudiziaria di Toti contro la coalizione di centrodestra.
Il nesso fra la vicenda giudiziaria, il suo utilizzo politico e il ritorno anticipato dei liguri ai seggi è quindi evidente.
Da un lato, il centrodestra si è detto a dir poco “disgustato” per la decisione dei vertici della Rete Rai storicamente orientata a sinistra. Dall’altro lato i responsabili della trasmissione Report hanno affermato di avere prima consultato l’ufficio legale della Rai e poi di avere ricevuto il via libera per mandare in onda il servizio trincerandosi dietro al fatto che, in sostanza, si tratterebbe di cronaca giudiziaria fatta da giornalisti senza interviste a candidati e a politici.
In ogni caso, l’Ordine nazionale dei Giornalisti ha da tempo emanato un vademecum con alcune regole deontologiche da seguire in caso di elezioni.
Tra gli altri punti toccati, l’OdG ha sottolineato che le varie testate giornalistiche hanno da tempo anche profili sui social network. E quindi il silenzio elettorale vale anche per le piattaforme web?
“Le norme – hanno spiegato dall’Ordine nazionale dei Giornalisti – che regolano la diffusione di notizie relative alle prossime elezioni e ai vari candidati valgono anche per i profili social delle testate stesse.
Va specificato che si deve trattare di testate giornalistiche ricomprese nell’ambito di applicazione delle norme che disciplinano il silenzio (art. 9 della legge n. 212 del 1956 e s.m.i. e art. 9 bis del d.l. n. 807/1984, convertito in legge 4 febbraio 1985, n. 10), da cui sono esclusi quotidiani e periodici.
La violazione del silenzio ai sensi di queste norme esula dall’ambito di applicazione della legge n. 28/2000, e dunque dalla competenza dell’Autorità, risultando invece suscettibile di valutazione, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 212/1956, da parte delle Autorità prefettizie”.
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