“In merito alla polemica innescata da alcuni recenti articoli di stampa riguardante un emendamento approvato nella ‘Legge Spazzacorrotti’ dopo un approfondimento e una nota del sottosegretario al ministero della Giustizia Vittorio Ferraresi” oggi sono intervenuti sull’argomento anche il capogruppo comunale Luca Pirondini e la capogruppo regionale Alice Salvatore.
“L’ipotesi – hanno spiegato gli esponenti del M5S genovese e ligure – ventilata in particolare da Il Fatto Quotidiano e La Repubblica nei loro recenti articoli, non esiste.
Infatti, l’emendamento introduce, nella fattispecie di cui all’articolo 316-ter c.p. (‘Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato’), un’aggravante a effetto speciale (vale a dire una pena da uno a quattro anni, invece che da sei mesi a tre anni) per il caso in cui il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.
Diversamente da quanto previsto in precedenza, qualora il giudice ritenesse i fatti riconducili all’articolo 316-ter c.p., e il soggetto attivo del reato sia un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, la pena è senza dubbio aumentata.
In ogni caso, l’emendamento non incide in alcun modo sulla qualificazione del reato. Peculato e indebita percezione di erogazioni a danni dello Stato rimangono due fattispecie distinte e immutate rispetto alla precedente formulazione.
Morale: non sono mutati gli elementi costitutivi della fattispecie di reato: è stata introdotta un’aggravante a effetto speciale”.
Secondo quanto riferito dal M5S, la nota pervenuta dal sottosegretario Ferraresi avvalora quanto dichiarato dai consiglieri Pirondini e Salvatore: “La condotta prevista dall’articolo del Codice penale di fatto non cambia. Anzi. L’inserimento va solamente ad aggravare il fatto previsto dalla norma, ossia la condotta di indebito conseguimento di contributi, finanziamenti, mutui mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere o mediante l’omissione di informazioni dovute.
Condotta materialmente diversa da quella che integra il peculato (appropriazione di un bene di cui già si dispone): l’ambito di operatività delle due fattispecie resta quindi distinto e non sovrapponibile, come ribadito anche dalla giurisprudenza.
Tra l’altro, nel nostro ordinamento è già prevista un’aggravante del tutto analoga all’articolo 61 numero 9 del Codice penale, che già poteva applicarsi a questo caso indipendentemente dalla nuova norma inserita”.