“I cittadini che hanno subito danni a seguito degli eventi che si sono verificati nel mese di ottobre 2018, in attesa della Deliberazione del Governo relativa alla richiesta di Stato di Emergenza inoltrata dalla Regione Liguria, potranno presentare la relativa denuncia secondo le modalità approvate con deliberazione di G.R. n. 1562 del 16 dicembre 2011e modificata dalle successive DGR n.1000/2015 e n.1052/2015″.
Lo ha comunicato oggi il Comune di Genova.
“Le segnalazioni -ha aggiunto Palazzo Tursi – di danno a beni di proprietà di soggetti privati ed assimilati (Associazioni, Fondazioni, Enti, anche religiosi, e istituzioni che perseguono scopi di natura sociale) devono essere trasmesse entro 30 giorni dall’evento ai Comuni, individuati quali centri di raccolta delle segnalazioni, tramite la compilazione del Mod. D (Mod. D0 Istruzioni compilazione).
I modelli D di segnalazione danno si trovano: presso l’ URP – Uffici Relazioni con il Pubblico del Comune di Genova (Sportello del Cittadino); sul sito web del Comune di Genova> Protezione Civile – Segnalazione danni a beni privati>www.comune.genova.it/content/segnalazione-danni-beni-privati; sul sito web della Regione Liguria www.regione.liguria.it – Protezione Civile – Post emergenza segnalazione danni.
Il conteggio dei giorni decorre a partire dal giorno successivo all’evento (che pertanto è il primo), e l’ultimo giorno utile per la presentazione della segnalazione è il trentesimo, seguendo le seguenti modalità di presentazione delle domande: consegna a mano gli Uffici Relazioni con il Pubblico del Comune di Genova – fa fede la data del protocollo; trasmissione tramite posta raccomandata al Comune di Genova – Settore Protezione Civile via di Francia 1 – 16149 Genova – fa fede il timbro postale di partenza; trasmissione tramite PEC comunegenova@postemailcertificata.it – vale la data di partenzaindipendentemente dalla data di protocollo di ricezione della pubblica amministrazione ricevente.
Le segnalazioni di danno presentate, e l’inserimento generale del danno occorso, sono necessarie per accedere a eventuali benefici, ma non danno diritto e non forniscono garanzia di erogazione degli stessi.
Solo a seguito della dichiarazione dello Stato di Emergenza e dell’emissione di un apposito bando, sarà possibile partecipare alla richiesta di contributo per il danno subito a seguito dell’evento calamitoso e ricompreso nelle tipologie indicate dal bando stesso.
Per quanto riguarda le attività economiche dovranno far pervenire le apposite schede (mod. AE) alla Camera di Commercio territorialmente competente, mentre i soggetti agricoli dovranno presentare le segnalazioni di danno utilizzando le apposite schede (mod.E) all’Ispettorato Agrario competente per territorio”.