Matrimonio lampo? Non c’è amore. La ex moglie non può pretendere soldi e quindi l’ex marito può non finire rovinato e scamparla bella. Almeno secondo gli Ermellini.
Per i giudici della Corte di Cassazione il matrimonio, durato solo 28 giorni, contratto tra una giovane donna e un alto ufficiale dell’Esercito USA di stanza in Liguria non era fondato su un “vero rapporto affettivo” ma sui rispettivi interessi economici.
In questo caso, alla separazione coniugale non corrisponde diritto all’assegno di mantenimento.
Nei giorni scorsi, la Cassazione ha quindi stabilito che i due possano dirsi addio senza che l’una possa accampare pretese sull’altro.
Invero, alla stessa conclusione erano arrivati i giudici di merito del Tribunale e della Corte d’Appello di Genova, che avevano respinto le pretese economiche della donna. In particolare, il Tribunale aveva respinto la richiesta di mantenimento della giovane rilevando che tra i coniugi non fosse maturata “una vera comunione materiale e spirituale”.
La storia però non è così semplice come appare perché, secondo la giovane donna, l’ex marito avrebbe beneficiato di gratifiche economiche conseguenti al matrimonio.
I giudici avevano accertato che marito e moglie si accusassero reciprocamente di avere concordato il matrimonio per motivi estranei alla volontà di una effettiva unione coniugale coniugale. Dando poi ragione all’uomo.
Anche perché è emerso che la giovane donna aveva detto il fatidico “sì” dopo essersi fatta rilasciare assegni postdatati. Inoltre, nel corso del brevissimo matrimonio, aveva preteso altri 110mila dollari in contanti.
Secondo la ex moglie, che aveva presentato ricorso in Cassazione, tale somma era, invece, la prova che si fosse instaurata “una effettiva comunione materiale e spirituale”.
Sosteneva di non godere di redditi propri, che le consentissero di mantenere lo stesso tenore di vita dopo la separazione e che la breve durata dell’unione non può invalidare il diritto all’assegno di mantenimento.
Invece, per gli Ermellini della VI sezione civile della Cassazione (sentenza n. 402) se non si è realizzata al momento della separazione alcuna comunione tra i coniugi tale diritto non c’è: “Infatti, la Corte distrettuale ha riscontrato esclusivamente la realizzazione di accordi economici tra le parti senza che vi sia stata alcuna condivisione di vita e instaurazione di un vero rapporto affettivo qualificabile come affectio coniugalis”.