Via libera, dalle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, alla richiesta di risarcimento danni nei confronti del Rina di Genova, ente certificatore della sicurezza dei natanti, da parte dei familiari delle vittime del naufragio del traghetto ‘Al Salam Boccaccio 98’ nel quale morirono 1097 persone nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2006 nel Mar Rosso, durante la navigazione dal porto di Dhiba (Arabia Saudita) verso quello di Safaga (Egitto).
Lo ha reso noto oggi un comunicato della Suprema Corte.
“La nave – hanno spiegato – batteva bandiera panamense ed era intestata alla Pacific Sunlight Marine, registrata a Panama ma totalmente a capitale egiziano, che l’aveva acquistata dalla Tirrenia nell’aprile del 1999.
I parenti delle vittime promossero dinanzi al Tribunale di Genova un’azione per il risarcimento dei danni nei confronti della società per azioni RINA con sede in Genova, ente riconosciuto per la certificazione di sicurezza per conto (dal 1999 in poi) dello Stato di Panama, sostenendo che detta società non aveva effettuato adeguati controlli al fine di verificare le condizioni di sicurezza del natante, peraltro mal progettato e mal equipaggiato, fatto oggetto di modifiche strutturali nei primi anni ’90 e divenuto ormai vetusto.
Il Rina eccepì il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sostenendo che la Repubblica di Panama le aveva delegato l’esercizio delle funzioni statali, con la conseguente applicazione anche a essa delegata della consuetudine internazionale dell’immunità degli Stati.
In accoglimento di questa tesi, il Tribunale e poi la Corte d’appello di Genova hanno dichiarato l’immunità dalla giurisdizione italiana quanto alle attività svolte, direttamente o indirettamente, da RINA in qualità di organizzazione riconosciuta di Panama successivamente all’assunzione della bandiera panamense da parte della nave”.
Le Sezioni Unite civili, con la sentenza n. 28180, pubblicata in data 10 dicembre 2020, hanno però cassato la decisione della Corte genovese.
Hanno escluso l’immunità giurisdizionale di Rina S.p.a., quale ente di certificazione della sicurezza per conto dello Stato di Panama, rispetto all’azione civile di responsabilità intentata dai parenti delle vittime.
“Hanno affermato – hanno aggiunto i supremi giudici – che il principio di diritto internazionale consuetudinario sull’immunità giurisdizionale degli Stati non ha valore assoluto, ma si estende ai soli atti compiuti dagli Stati iure imperii, secondo l’accezione ristretta propria di questo termine, che allude agli atti di governo.
Le Sezioni Unite hanno anche evidenziato che tale interpretazione è l’unica compatibile coi controlimiti offerti dall’ordinamento costituzionale italiano in base al necessario bilanciamento col diritto umano fondamentale di accesso a un giudice.
E che il criterio di giudizio facente leva sul compimento del pubblico potere insito in un ambito di attività iure imperii (in senso stretto), mediante esplicazione di prerogative riservate all’autorità sovrana, deve essere improntato alla constatazione (verso la quale tende l’evoluzione del diritto dell’Unione Europea) che, in generale, le attività di classificazione e di certificazione navale non comportano un potere decisionale che prescinda dal quadro normativo, di fonte eminentemente internazionale, volto a garantire le condizioni di sicurezza in mare”.