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Rissa con accoltellamento tra ultras a Genova: nove misure cautelari

Bomba disinnescata alle Poste di Castelletto, pista antagonisti
Polizia, agenti della Digos (foto di repertorio)

Sono nove le misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti appartenenti alla tifoseria organizzata del Genoa, eseguite oggi dalla polizia.

I fatti hanno visto la partecipazione di alcuni gruppi ultras, in contesa tra loro, ad una rissa in piazza Galileo Ferraris a Genova dopo la partita di serie B “Genoa-Perugia” giocata il 15 aprile scorso.

L’attività d’indagine, condotta dalla DIGOS di Genova e coordinata dalla Procura del capoluogo ligure, ha permesso di individuare i responsabili delle condotte più violente, uno in particolare, autore di un accoltellamento.

Nello specifico, a due degli indagati è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere, uno di questi leader della tifoseria del Perugia coinvolto nella rissa, mentre altri sette ultras genoani, tutti elementi di spicco della Gradinata Nord, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.

Nel corso delle perquisizioni, eseguite dalla DIGOS genovese ed estese anche ad altri due tifosi per i quali non sono state ritenute sussistenti le esigenze cautelari, sono stati sequestrati gli smartphone e gli altri dispositivi informatici, nonché altro materiale utile al proseguimento delle indagini.

I tifosi individuati, tra i 21 e i 56 anni, sono stati indagati a vario titolo per i reati di rissa aggravata, lesioni aggravate e detenzione illegale d’arma.

Gli stessi appartengono ai gruppi ultras genoani “Nucleo 1893”, ”Armenia 5 Rosso” e “Caruggi”, il primo in contrasto con gli altri due ormai da anni per questioni legate all’orientamento politico ed alla supremazia in Gradinata, fino ad arrivare allo scontro violento e risolutivo nel quale alcuni partecipi sono rimasti feriti.

L’analisi dei contenuti dei dispositivi servirà a confermare l’effettiva partecipazione degli indagati alla rissa, nonché di verificare i vari contatti al fine di individuare altri responsabili e i reali organizzatori della colluttazione.

Viene, naturalmente, fatta salva la presunzione di innocenza – in base agli artt. 27 della Costituzione, 6 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, 47 e 48 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea – delle persone sottoposte ad indagini preliminari, nonché la possibilità per le medesime di far valere, in ogni fase del procedimento, la propria estraneità ai reati.