“È vietato ogni giorno, dalle 12 alle 8 del mattino successivo, il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in area pubblica e/o aperta al pubblico ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (in pratica i dehors dei bar, ndr).
L’inosservanza di questa disposizione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria fino a 500 euro.
All’atto della contestazione della violazione il trasgressore non solo è tenuto a cessare il comportamento illecito, ma è stato stabilito anche il sequestro dei contenitori delle bevande oggetto della violazione”.
Il Comune di Genova oggi ha comunicato così la nuova ordinanza anti alcol per Sampierdarena e zone limitrofe. Le disposizioni sono state adottate su proposta degli assessori al Commercio e Turismo Paola Bordilli (Lega) e alla Sicurezza Stefano Garassino (Lega).
La nuova ordinanza anti alcol estende il perimetro della zona soggetta al precedente provvedimento, comprendendo soprattutto molte aree a levante del quartiere di Sampierdarena, tra cui via Buozzi, dove si sono rilevate criticità analoghe a quelle riscontrate nel perimetro già delineato con il precedente provvedimento.
“Sampierdarena – ha spiegato l’assessora Bordilli – merita un’attenzione particolare. Abbiamo lavorato ascoltando le richieste provenienti dal territorio, sia da parte dei residenti che dei commercianti, in collaborazione con il Municipio Centro Ovest e il Commissario Renato Falcidia.
Abbiamo quindi inasprito diverse misure, introducendo il divieto di consumo di alcol in strada e il sequestro dei contenitori.
Allo stesso tempo, continua l’impegno dell’assessorato nella lotta contro i circoli e i locali ‘malsani’. Da luglio a Sampierdarena ne abbiamo chiusi 10 (il totale nel 2017 è di 13) che non erano in regola con le misure previste dall’ordinanza.
Il nostro intento è riqualificare i quartieri tutelando quelle attività commerciali che concorrono a portare vitalità e sicurezza”.
Ecco le altre disposizioni dell’ordinanza del Comune di Genova.
“1 Le attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché le attività artigianali alimentari devono chiudere alla clientela entro l’una da lunedì a venerdì ed entro le 2 del giorno successivo il venerdì, il sabato e tutti i prefestivi, con divieto di apertura prima delle 5 degli stessi giorni, ad esclusione di quelle che non commerciano/somministrano bevande alcoliche in qualsiasi forma e di qualsiasi gradazione.
2 Tutti gli esercizi di vicinato fino a 250 mq. di superficie netta di vendita (in pratica i minimarket etnici, ndr) devono chiudere l’attività entro le ore 21 di ogni giorno con divieto di apertura prima delle 6 del mattino successivo, ad esclusione di quelli che non commerciano bevande alcoliche in qualsiasi forma e di qualsiasi gradazione.
3 Le strutture con superficie di vendita superiore a 250 mq. che protraggono l’attività dopo le 21, a partire da quell’ora devono cessare la vendita di alcolici e sono tenute a garantire l’impossibilità da parte dei clienti di accedere alle bevande alcoliche riponendo le stesse in aree chiuse come armadi, magazzini, cantine e simili o con sbarramento delle corsie e scaffalature in cui sono esposti alcolici.
4 I titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercizi di vicinato che possono restare aperti dopo le ore 21 in base al presente provvedimento, le grandi e medie strutture di vendita e le attività commerciali artigianali per la vendita di prodotti alimentari, non devono vendere per asporto bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallo dopo le ore 21 e sino alle 6 del mattino successivo.
5 Nei circoli privati tutte le attività rumorose che si svolgono all’interno devono esaurirsi entro le 24 e non possono riprendere prima delle 7 del mattino successivo dei giorni feriali e sino alle 9 dei giorni festivi, fatte salve eventuali limitazioni più restrittive prescritte dal Nulla Osta Acustico. La somministrazione di alimenti e bevande per i circoli privati deve cessare inderogabilmente entro le ore 23 e non può riprendere prima delle 7 del mattino successivo.
6 Tutte le attività commerciali, artigianali e di somministrazione nonché i circoli privati che effettuano somministrazione, dovranno rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante l’apposizione di informazioni all’interno ed all’esterno del locale, con l’indicazione degli orari sopra stabiliti”.
“L’inosservanza delle disposizioni – ha sottolineato il Comune di Genova – comporta, oltre l’applicazione di una sanzione pecuniaria, in caso di reiterazione delle violazioni, anche la sospensione del titolo che abilita all’esercizio dell’attività fino a tre mesi“.