La licenza per l’apertura di una sala scommesse può essere concessa solo se il bookmaker ha una concessione statale.
Lo ha ribadito, con una sentenza, il Tar Liguria che respinge il ricorso del titolare di una sala scommesse di Savona, collegata a una società maltese priva di concessione.
L’autorizzazione della Questura, si legge nella sentenza, “può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse”.
Una norma che non è in contrasto con il diritto di stabilimento previsto dal Trattato Ue: “La circostanza che un operatore disponga, nello stato membro in cui è stabilito, di un’autorizzazione che gli consente di offrire giochi d’azzardo – concludono i giudici – non impedisce che un altro Stato membro subordini al possesso di un’autorizzazione rilasciata dalle proprie autorità la possibilità di offrire siffatti servizi a consumatori che si trovino sul suo territorio”.