“L’inserimento in una classe più avanzata si tradurrebbe in un nocumento per lo studente, che rischierebbe di vedere compromesso il suo percorso di istruzione, mentre le sue carenze formative appaiono recuperabili mediante la ripetizione dell’anno scolastico”.
È una delle motivazioni con cui i giudici del Tar della Liguria, attraverso un’ordinanza, hanno respinto la domanda di sospensione cautelare presentata dal genitore di uno studente contro la bocciatura del figlio, non ammesso alla terza classe di una scuola ligure secondaria di secondo grado.
La bocciatura era stata stabilita con provvedimento del consiglio di classe comunicato lo scorso 1 settembre.
La madre dello studente, presentando ricorso, aveva chiesto di sospendere la bocciatura e di accertare il diritto di suo figlio ad un piano didattico personalizzato conforme alle caratteristiche individuali dell’alunno.
“Le eventuali mancanze della scuola – hanno spiegato i giudici del Tar della Liguria – nella predisposizione ed attuazione degli strumenti di ausilio dello studente con particolari carenze o difficoltà di apprendimento non possono di per sé giustificare il passaggio alla classe successiva in presenza di un rendimento scolastico insufficiente.
Diversamente da quanto adombrato dalla ricorrente, è stato lo studente a non presentare le mappe concettuali negli esami di riparazione, onde il mancato utilizzo dello strumento compensativo non risulta imputabile all’istituto scolastico.
Anche ipotizzando che l’alunno ripeta l’esame scritto di inglese in forma orale, ottenendo un risultato positivo, rimane comunque la grave insufficienza nella prova scritta di matematica, materia per la quale non è prevista una sostituzione o un completamento con l’orale.
Peraltro, lo studente non ha partecipato all’apposito corso di recupero di matematica organizzato dalla scuola nel mese di marzo, non presentandosi ad alcuna delle quattro lezioni programmate”.