Il Tar della Liguria ha condannato il ministero della Salute a pagare complessivamente oltre 600mila euro a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dai fratelli eredi di un uomo “deceduto a seguito di emotrasfusioni” nel 2009, all’età di 33 anni, a Genova.
L’uomo era risultato positivo a epatite Hcv e Hiv dopo l’uso di plasmaderivati infetti provenienti dagli Usa.
I giudici amministrativi hanno deciso anche di trasmettere tutti gli atti alla Corte dei Conti della Liguria.
Alla vittima, all’età di due anni e mezzo, fu diagnosticata l’emofilia.
Da qui la necessità dell’uso di plasmaderivati. All’età di tre anni risultò positivo ad Hiv con cirrosi epatica.
I familiari avevano, così, fatto causa al Ministero della Salute rivolgendosi al Tribunale di Genova, che nel gennaio del 2022 ha riconosciuto la responsabilità dello stesso Ministero.
La sentenza del tribunale civile di Genova è passata in giudicato, non impugnata, mentre l’Amministrazione debitrice non ha tuttora provveduto al pagamento delle somme.
Per questo motivo gli eredi avevano fatto ricorso al Tar.
I giudici amministrativi hanno accolto le richieste dei ricorrenti: 147.100 euro a ciascuno dei fratelli del deceduto, oltre a rivalutazione e interessi, più la somma di 284.394 euro in qualità di unici eredi della madre, cui era stata riconosciuta la somma per la morte del figlio, deceduta in data successiva alla pubblicazione della sentenza, più 21mila euro ai legali.
La sentenza è passata in giudicato in quanto non impugnata e il ministero della Salute non ha tuttora provveduto al pagamento delle somme suindicate.
“Si ordina al Ministero della Salute – si legge nella sentenza del Tar – di dare esecuzione, alla sentenza del Tribunale di Genova del gennaio 2022, con conseguente condanna alla corresponsione delle somme dovute ai ricorrenti”…
“Per il caso di ulteriore inerzia, nomina fin d’ora Commissario ad acta il direttore generale della direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure del ministero della salute.”
“Condanna il Ministero della salute a corrispondere ai ricorrenti l’ulteriore somma determinata in motivazione a titolo di penalità di mora e al pagamento delle spese del presente giudizio”.