“La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 della legge della Regione Liguria 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008); 2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, limitatamente alle parole ‘prioritariamente per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della vice dirigenza’ nonché dei commi 3 e 4, della legge della Regione Liguria 24 novembre 2008, numero 42 (Norme urgenti in materia di personale, certificazione energetica, Comunità montane e disposizioni diverse)”.
E’ il dispositivo della sentenza pubblicata oggi dal sito web della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Vice dirigenza, finanziamento retribuzione posizione e risultato, Regione Liguria: Sentenza 196/2018 Corte Costituzionale
In sintesi, risulta che i giudici della Consulta abbiano dichiarato incostituzionali le norme istitutive del ruolo dei vice dirigenti regionali con un conseguente incremento del Fondo per il trattamento accessorio del personale regionale per finanziarne le relative indennità, al di fuori della contrattazione nazionale di comparto e in violazione della competenza statale.